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Il Consiglio di Stato, sez. V – con sentenza del 2 luglio 2010, n. 4235, ha precisato che in presenza di un posto vacante, lo svolgimento delle mansioni superiori da parte di chi si trovi in posizione funzionale inferiore comporta il riconoscimento del relativo trattamento economico.
In presenza di un posto vacante, lo svolgimento delle mansioni primariali da parte di chi si trovi in posizione funzionale intermedia (aiuto ospedaliero), comporta il riconoscimento del relativo trattamento economico, indipendentemente da ogni atto organizzativo da parte dell’Amministrazione, in quanto non è configurabile l’ipotesi di una struttura sanitaria che rimanga priva dell’organo di vertice responsabile dell’attività esercitata nel suo ambito. Il superamento del termine di sei mesi previsto dall’art. 29 del d.p.r. n. 761/1979 per lo svolgimento di mansioni superiori da parte dell’aiuto ospedaliero non fa venir meno lo svolgimento delle mansioni superiori stesse, la quali vanno, perciò, riconosciute sul piano economico, sempre in dipendenza dell’obbligo di prestazione gravante sul medico.

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