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Stalking: ammonimento
14 luglio 2010 di admin in Notizie
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Il Tar Emilia Romagna – Bologna, Sez. Ia, ha affermato che non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento.

Non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento prevista dagli artt. 7 e segg. della legge n. 241/1900, e s.m.i., nel caso di provvedimento dell’ammonimento, adottato dal Questore ai sensi dell’art. 8 D.L. n. 11/2008, convertito nella legge n. 38/2009, per il compimento di atti idonei ad integrare il reato di cui c.d. stalking (art. 612-bis del codice penale) atteso che l’obbligo di effettuare la suddetta comunicazione ex art. 7 della l. n. 241 del 1990, appare inapplicabile a tale tipologia di procedimenti amministrativi, sia in relazione alla natura preventiva del provvedimento, sia in considerazione del carattere d’immediatezza e di efficacia della misura rivolta alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e, in particolare, al contenimento di condotte che, se ripetute, possono dare luogo ad una violazione avente rilevanza penale. Sulla base di tale principio, i giudici amministrativi hanno ritenuto  legittimo il provvedimento dell’ammonimento adottato dal Questore ai sensi dell’art. 8 D.L. n. 11/2009 nei confronti di alcuni soggetti privati che, per un non secondario lasso di tempo, hanno tenuto un comportamento concretizzatosi in atti persecutori, quali violenze e minacce, posti in essere durante liti e controversie attinenti l’uso del giardino di proprietà di un confinante, nel caso in cui l’ammonimento sia fondato su elementi acquisiti a seguito di esposto della persona offesa, e su altri aspetti esistenti agli atti, quali una querela sporta dalla stessa persona per lesioni personali, che unitamente ai predetti atti persecutori hanno cagionato nei confronti della vittima un perdurante e grave stato di ansia e di paura idoneo ad alterare le proprie abitudini di vita (c.d. stalking). Peraltro nessun apporto personale può essere prestato dal destinatario della citata misura monitoria, stante il presupposto su cui la medesima si fonda e cioè l’oggettiva esistenza di elementi e circostanze di fatto gravi e tali da alterare le condizioni di vita della persona offesa.

   
 
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