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La Corte Suprema di Cassazione – Sezione Lavoro – con la sentenza n. 9557 depositata lo scorso 22 aprile, ha riaffermato il principio che per avere diritto alla fruizione dei tre giorni di permesso previsti dalla legge 104/92, non è necessario il requisito della convivenza con il disabile.
La Corte Suprema di Cassazione – Sezione Lavoro – con la sentenza n. 9557 depositata lo scorso 22 aprile, ha riaffermato il principio che per avere diritto alla fruizione dei tre giorni di permesso previsti dalla legge 104/92, non è necessario il requisito della convivenza con il disabile ma occorre soltanto che l’assistenza al congiunto, portatore di handicap, sia in atto, continuativa ed esclusiva.
Il provvedimento riveste particolare importanza perché da un lato sgombra in via definitiva il campo dalla possibilità di equivoci e conseguenti applicazioni non univoche della norma, dall’altro salvaguarda il principio dell’assistenza in atto, accettata dal disabile, al fine di evitare rotture traumatiche e dannose della convivenza.
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